Focus Lavoro: formazione e sicurezza
Focus Lavoro: formazione e sicurezza – obblighi e novità dal D.Lgs. 81/2008 al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Formazione e sicurezza: cosa prevede la normativa?
La formazione sulla sicurezza non è un adempimento formale, ma un elemento essenziale per tutelare concretamente lavoratori e lavoratrici lungo tutto il loro percorso: dall’ingresso in azienda agli aggiornamenti nel tempo.
Capire quando attivarla, a chi spetta e come gestirla correttamente è fondamentale non solo per essere in regola, ma per sviluppare una reale consapevolezza dei rischi e garantire ambienti di lavoro sicuri.
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che ha riordinato e unificato le regole sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo la normativa, la formazione sulla sicurezza deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa e di adibire il lavoratore a mansione. Un passaggio che ha un impatto diretto sull’organizzazione interna, sulla gestione degli inserimenti e sul rischio di non conformità.
In AxL lavoriamo ogni giorno a fianco delle aziende, offrendo supporto anche nella gestione degli aspetti legati a salute e sicurezza: per questo abbiamo sintetizzato i punti chiave da conoscere per gestire correttamente la formazione.
L’Accordo mira a fornire un quadro unitario, semplificato e aggiornato per la formazione di lavoratori, dirigenti, preposti, datori di lavoro, RSPP ASPP, coordinatori per la sicurezza. Inoltre, introduce nuove disposizioni e aggiornamenti, tra cui anche specifiche riguardanti la formazione per l’uso di attrezzature di lavoro.
Le tempistiche della formazione secondo il nuovo accordo
La formazione deve essere erogata e completata in occasione:
- della costituzione del rapporto lavorativo/inizio utilizzazione;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose;
in coerenza con quanto previsto dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
Nel nuovo accordo non è previsto il riferimento al termine di 60 giorni per completare la formazione, termine che in precedenza aveva generato interpretazioni contrastanti e prassi non corrette. Anche per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici in somministrazione è essenziale che l’azienda utilizzatrice provveda alla formazione, all’informazione e all’addestramento dei lavoratori prima dell’effettivo avvio dell’attività lavorativa.
Perché è importante agire ora
Adeguarsi non significa solo rispettare un obbligo normativo, ma:
- tutelare concretamente le persone in azienda;
- gestire correttamente gli inserimenti;
- ridurre il rischio di sanzioni.
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Il nostro team è a disposizione per supportarti nella gestione operativa e nella pianificazione della formazione.